Lo statuto
STATUTO DALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI CAVATAPPI (AICC)
(giugno 1994)
A)DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Sotto il nome di “ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI CAVATAPPI, AICC” è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 36 e segg. C.C., presso l’indirizzo del Segretario pro-tempore.
Art. 2
Scopo dell’Associazione è lo sviluppo ed il rafforzamento dei rapporti di amicizia tra gli associati, attraverso l’approfondimento dello specifico interesse collezionistico.
Per il conseguimento dello scopo, l’Associazione organizza e promuove manifestazioni, iniziative e incontri tra gli associati al fine di incrementare lo scambio di informazioni, lo studio e la ricerca in merito al collezionismo dei cavatappi e degli strumenti affini.
Art. 3
L’Associazione non persegue finalità di lucro ed è apolitica.
B)SOCI
Art. 4
Faranno parte dell’Associazione i collezionisti di cavatappi e di strumenti affini, solo a livello amatoriale, con esclusione dei commercianti nel settore e degli antiquari.
L’Associazione si compone di un numero limitato di soci, fissato nel numero massimo di cinquanta.
Art. 5
Potranno essere Soci le persone maggiorenni, di qualunque sesso. L’Associazione è aperta a tutti coloro che desiderino beneficiare, contro l’osservanza delle sole modalità di iscrizione, dei vantaggi derivanti dallo svolgimento dell’attività sociale.
Art. 6
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:
a) Soci ordinari: essi partecipano a tutte le attività e con la loro opera collaborano per lo sviluppo e il raggiungimento dei suoi scopi. Sono membri dell’AICC a pieno diritto e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l’associazione comporta. Tra questi, coloro che hanno partecipato alla prima riunione assumono la qualifica onorifica di Soci fondatori.
b) Soci onorari: possono esserenominati tra persone, non aderenti all’Associazione, dotate di particolare estimazione culturale, nel campo del collezionismo in generale e/o specifico. Essi possono partecipare alle Assemblee e alle manifestazioni dell’AICC, ma non hanno diritto di voto. Sono esonerati dal pagamento delle quote AICC; pagano quanto dovuto per i meeting ai quali partecipano.
Art. 7
L’ammissione di nuovi Soci è regolata dalla seguente procedura:
a) Ciascun Socio può proporre al Consiglio Direttivo uno o più nominativi, corredati da breve curriculum e dati essenziali.
b) Le ammissioni vengono deliberate nel corso di una Assemblea annuale, previo parere del Consiglio Direttivo. L’approvazione deve avvenire con voto unanime e segreto.
Art. 8
Ogni Socio è tenuto a versare le quote associative annuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 9
I Soci segnaleranno al Consiglio Direttivo o al Presidente le iniziative importanti che intendono intraprendere (esposizioni, pubblicazioni, ecc.) e che comunque li riguardano.
Art. 10
L’Associazione trae i suoi mezzi di sussistenza:
a) dalle contribuzioni dei Soci;
b) da altri proventi realizzabili in funzione dell’attività sociale.
Art. 11
La perdita della qualità di Sociodeve essere disposta dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
1) per dimissioni volontarie (Art. 12)
2) per decadenza (Art. 13)
3) per incompatibilità (Art. 14)
Art. 12
Il Socio che intenda dimettersi dall’AICC dovrà farlo per iscritto; perché le dimissioni siano accettate occorre che tutti gli obblighi sociali siano stati integralmente rispettati.
Art. 13
Il Socio decade dalla sua qualità, su delibera del Consiglio, nel caso in cui:
a) dovesse rifiutare il pagamento dei contributi sociali;
b) venisse interdetto od inabilitato.
Art. 14
Chiunque non rispetti lo Statuto, ovvero non persegua con il proprio apporto individuale lo scopo dell’Associazione ed in qualsiasi modo si renda indegno di appartenervi, sarà sottoposto al giudizio dell’Assemblea, che potrà deliberare inappellabilmente l’espulsione. La decisione sarà notificata con lettera raccomandata.
Art. 15
Il Socio dimissionario, decaduto o radiato, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
C)ORGANI SOCIALI
Art. 16
Gli organi sociali dell’AICC sono:
1) l’Assemblea;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo.
Art. 17
Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.
L’Assemblea ordinaria elegge:
a) il Presidente;
b) i componenti del Consiglio Direttivo.
I nuovi eletti entrano in carica immediatamente dopo l’elezione.
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e la relazione morale e finanziaria dell’anno sociale precedente ed approva il bilancio preventivo ed il programma dell’anno in corso.
Le Assemblee straordinarie vengono convocate dal Presidente ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo richieda, oppure ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, cinque o più Soci. La comunicazione di convocazione delle Assemblee deve essere data ai Soci almeno Quindici giorni prima della data fissata e deve indicare gli argomenti da discutere.
Le Assemblee sono valide semprechè, in prima convocazione, risulti presente il 50% dei Soci aventi diritto di voto. In caso di impossibilità di partecipazione, il Socio potrà conferire delega ad altro Socio, in calce all’avviso di convocazione. Ogni Socio non potrà avere più di tre deleghe. In seconda convocazione, che può fissarsi nello stesso giorno della prima, in ora successiva, debbono risultare presenti almeno tre decimi dei Soci aventi diritto di voto.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo è comunque prescritta la maggioranza del 50% più uno dei Soci aventi diritto di voto.
Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’AICC ed ha la seguente composizione: Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Le cariche possono essere cumulabili, hanno durata triennale; i membri del Consiglio Direttivo uscenti sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta almeno la metà dei suoi membri; la decisione viene presa a maggioranza semplice. Sono salve le speciali maggioranze di presenza e di decisione previste da questo Statuto. Quando è sufficiente la maggioranza semplice e i voti siano pari, prevale il voto del Presidente.
Art. 19
Il Presidente presiede tutte le riunioni ed è Presidente del Consiglio Direttivo. Convoca le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie.
Art. 20
Il Segretario esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, redige i rapporti sull’attività dell’AICC; cura i servizi di segreteria e redige i verbali delle riunioni assembleari e di consiglio, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 21
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative e di quanto altro dovuto dai Soci; effettua i pagamenti ordinari e quelli espressamente autorizzati: redige inoltre un rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo e propone il bilancio annuale.
Art. 22
L’esercizio sociale comincia al 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
D)DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’AICC dovranno essere decise dai 2/3 dei Soci ordinari. Non raggiungendosi il quorum, una seconda Assemblea potrà decidere a semplice maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’eventuale patrimonio sarà versato ad una o più opere benefiche o d’utilità pubblica.
Art. 24
Per quanto non fosse qui previsto valgono le disposizioni del C.C.
